CesCond Corsi in aula full immersion di Diritto Condominiale e abilitanti alla professione di Amministratori di Condominio ed Immobiliare (Primo Semestre 2011) Accedi al sito Cescond.org
Varese - Fonte Waresenews
Ubriaca, sparge benzina in un condominio per punire l'ex
La donna era accompagnata dall'attuale compagno in un edificio
in via Valcamonica.
Qualche giorno prima avevano
compiuto lo stesso gesto in un'altra Leggi
Jerago con
Orago – Fonte Varesenews
Il vicino di casa fa arrestare il ladro
è successo nella periferia del paese: il responsabile del furto,
un italiano, è stato fermato dai
Carabinieri.
Altri due arresti di stranieri nel weekend per mancanza di documenti
Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il
titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.
Art. 1101 (Quote dei partecipanti)
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali. Il concorso dei
partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in
proporzione delle rispettive quote.
Art. 1102 (Uso della cosa comune)
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la
destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso
secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le
modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante
non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri
partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
Art. 1103 (Disposizione della quota)
Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il
godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da
uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del
titolo III del libro VI. -
Art. 1104 (Obblighi dei partecipanti)
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la
conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate
dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di
liberarsene con la rinunzia al suo diritto. La rinunzia non giova al
partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del
partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo
dovuti e non versati.
Art. 1105 (Amministrazione)
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della
cosa comune. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della
maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote,
sono obbligatorie per la minoranza dissenziente. Per la validità delle
deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano
stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione. Se non si
prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o
non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene
eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria.
Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.
Art. 1106 (Regolamento della comunione e dell'amministratore)
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può
essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior
godimento della cosa comune. Nello stesso modo l'amministrazione può essere
delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i
poteri e gli obblighi dell'amministratore.
Art. 1107 (Impugnazione del Regolamento)
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all'autorità
giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla
deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal
giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione.
L'autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte.
Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia
stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai
singoli partecipanti.
Art. 1108 (Innovazioni ed altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione)
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due
terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le
innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o
redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno
dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa. Nello stesso
modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione,
sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei
partecipanti. è necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di
alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le
locazioni di durata superiore a nove anni. L'ipoteca può essere tuttavia
consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo
di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il
miglioramento della cosa comune.
Art. 1109 (Impugnazione delle deliberazioni)
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti
all'autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza: 1) nel caso
previsto dal secondo comma dell'art. 1105, se la deliberazione è gravemente
pregiudizievole alla cosa comune; 2) se non è stata osservata la disposizione
del terzo comma dell'art. 1105; 3) se la deliberazione relativa a innovazioni o
ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è in contrasto con le norme
del primo e del secondo comma dell'art. 1108.
L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di
decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine
decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza
del giudizio, l'autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento
deliberato.
Art. 1110 (Rimborso di spese)
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o
dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della
cosa comune, ha diritto al rimborso.
Art. 1111 (Scioglimento della comunione)
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione;
l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non
superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli
interessi degli altri. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore
di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai
partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a
dieci anni. Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può
ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.
Art. 1112 (Cose non soggette a divisione)
Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose
che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate (1).
(1) Si veda l'art. 11 della L. 14 agosto 1971, n. 817, sul vincolo trentennale
di indivisibilità, a pena di nullità, dei fondi acquistati con le agevolazioni
creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l'ampliamento della
proprietà coltivatrice, da trascriversi nei pubblici registri immobiliari, e
sulla revocabilità di esso.
Art. 1113 (Intervento nella divisione ed opposizione)
I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella
divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita,
a meno che abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla divisione
stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria o
dell'azione surrogatoria. Nella divisione che ha per oggetto beni immobili,
l'opposizione, per l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere
trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di
divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda. Devono
essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro
confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti
sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della
trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di
divisione giudiziale. Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti
nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma
precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore
alla comunione medesima, ovvero da collazione.
Art. 1114 (Divisione in natura)
La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in
parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
Art. 1115 (Obbligazioni solidali dei partecipanti)
Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido
contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l'anno
dalla domanda di divisione. La somma per estinguere le obbligazioni si preleva
dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura,
si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso
accordo tra i condividenti. Il partecipante che ha pagato il debito in solido e
non ha ottenuto rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota
corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.
Art. 1116 (Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria)
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione
dell'eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.
Libro
TerzoDella
Proprietà
TITOLO VII
CAPO
II
Del
Condominio negli Edifici
Art. 1117 (Parti comuni dell'edificio) Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni
di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: il suolo su
cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici
solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i
cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune; i
locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per
il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in
comune; le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono
all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli
acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per
l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili,
fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva
dei singoli condomini
Art. 1118 (Diritti dei partecipanti sulle cose
comuni) Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo
precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli
appartiene, se il titolo non dispone altrimenti. Il condomino non può,
rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese
per la loro conservazione
Art. 1119 (indivisibilità) Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la
divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun
condomino
Art. 1120 (innovazioni) I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136,
possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più
comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (vedi Nota). Sono vietate le
innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti
comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo
condomino. (Nota) Si veda il comma 5 dell'art. 26 della L. 9 gennaio 1991, n.
10, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale, di cui si
riporta il testo: "Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di
termoregolazione di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto
degli oneri di riscaldamento, in base al consumo effettivamente registrato,
l'assemblea di condominio decide a maggioranza in deroga agli articoli 1120 e
1136 del codice civile"
Art. 1121 (innovazioni gravose o voluttuarie)
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere
voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza
dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di
utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono
esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione separata non
è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei
condomini che la ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la
spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro credi o aventi
causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi
dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione
dell'opera
Art. 1122 (Opere sulle parti dell'edificio di
proprietà comune)
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può
eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio
Art. 1123 (Ripartizione delle spese) Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti
comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e
per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in
misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa
convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura
diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può
farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o
impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese
relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne
trae utilità
Art. 1124 (Manutenzione e ricostruzione delle scale)
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui
servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore
dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura
proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso
nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano
come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i
lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune
Art. 1125 (Manutenzione e ricostruzione soffitti,
volte e solai) Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti,
delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due
piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano
superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piatto
inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto
Art. 1126 (Lastrici solari di uso esclusivo)
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i
condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un
terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due
terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo
a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della
porzione di piano di ciascuno
Art. 1127 (Costruzione sopra l'ultimo piano
dell'edificio)
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove
fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a
chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è
ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono. I condomini
possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto
architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce
dei piani sottostanti. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri
condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la
nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da
edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre
tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini
avevano il diritto di usare
Art. 1128 (Perimento totale o parziale
dell'edificio)
Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti
del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del
suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di
perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera circa la
ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto a
concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse. L'indennità
corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla
ricostruzione di queste. Il condomino che non intende partecipare alla
ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi
diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne
sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto
dei condomini
Art. 1129 (Nomina e revoca dell'amministratore)
Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore.
Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su
ricorso di uno o più condomini. L'amministratore dura in carica un anno e può
essere revocato in ogni tempo dall'assemblea. Può altresì essere revocato
dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso
previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131, se per due anni non ha reso il conto
della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.
La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio
sono annotate in apposito registro
Art. 1130 (Attribuzioni dell'amministratore)
L'amministratore deve: eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e
curare l'osservanza del regolamento di condominio; disciplinare l'uso delle
cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne
sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini; riscuotere i
contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle
parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni; compiere gli
atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. Egli,
alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione
Art. 1131 (Rappresentanza)
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori
poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea,
l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio
sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per
qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono
notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo
stesso oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che
esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza
indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a
quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni
Art. 1132 (Dissenso dei condomini rispetto alle
liti)
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di
resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato
all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle
conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere
notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia
della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò
che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l'esito della lite è stato
favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto
vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato
possibile ripetere dalla parte soccombente
Art. 1133 (Provvedimenti presi dall'amministratore)
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono
obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è
ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità
giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137
Art. 1134 (Spese fatte dal condomino)
Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione
dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si
tratti di spesa urgente
Art. 1135 (Attribuzioni dell'assemblea dei
condomini)
Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini
provvede: alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;
all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla
relativa ripartizione tra i condomini; 3) all'approvazione del rendiconto
annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;
alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre un fondo
speciale. L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione
straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve
riferirne nella prima assemblea
Art. 1136 (Costituzione dell'assemblea e validità
delle deliberazioni)
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che
rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei
partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un
numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la
metà del valore dell'edificio. Se l'assemblea non può deliberare per mancanza
di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo
a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la
deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei
partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le
deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le
liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la
ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità
devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma. Le
deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma
dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del
valore dell'edificio. L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i
condomini sono stati invitati alla riunione delle deliberazioni dell'assemblea
si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto
dall'amministratore
Art. 1137 (impugnazioni delle deliberazioni
dell'assemblea)
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono
obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla
legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare
ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa. Il
ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che
decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di
comunicazione per gli assenti
Art. 1138 (Regolamento di condominio)
Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere
formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose
comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi
spettanti a ciascun condomino nonché le norme per la tutela del decoro
dell'edificio e quelle relative all'amministrazione. Ciascun condomino può
prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la
revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato
dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 e
trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129. Esso può
essere impugnato a norma dell'art. 1107. Le norme del regolamento non possono
in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino quali risultano dagli
atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle
disposizioni degli articoli 118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132,
1136 e 1137
Art. 1139 (Rinvio alle norme sulla comunione)
Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme
sulla comunione in generale (articoli dal 1100 al 1116 del codice civile)
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